Art. 6.
(Interventi pubblici per la promozione dei biocarburanti, per la riduzione dell'inquinamento atmosferico e per l'utilizzazione di fonti energetiche alternative di origine agricola).

      1. Ai fini del più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dal Protocollo di Kyoto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le disposizioni necessarie ad assicurare l'impiego di biocarburanti nelle flotte di trasporto pubblico e nel riscaldamento degli edifici pubblici o destinati ad uso pubblico in misura non inferiore al 30 per cento del totale dei carburanti annualmente utilizzati.
      2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono, per la produzione e la fornitura dei biocarburanti, la costituzione di un consorzio o di una società consortile o di altra forma associativa a capitale misto, pubblico e privato, a cui partecipano gli imprenditori, le imprese di trasformazione di biomassa e di produzione, di trasporto, di commercializzazione e di distribuzione di biocarburanti e gli altri soggetti interessati, pubblici

 

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o privati, anche attraverso le proprie associazioni di categoria. Gli statuti delle società e dei consorzi costituiti ai sensi del presente articolo devono contenere regole di trasparenza, forme di controllo della rintracciabilità dei biocarburanti, le modalità per l'effettuazione di bilanci di anidride carbonica e delle polveri sottili e le modalità per il monitoraggio delle emissioni derivanti dai biocarburanti prodotti nell'ambito dell'attività sociale e dell'impatto sul territorio. Gli statuti delle società e dei consorzi devono prevedere, altresì, il riconoscimento agli imprenditori agricoli di una quota dell'utile consolidato, da distribuire annualmente in proporzione ai conferimenti della materia prima agricola. Le società o i consorzi costituiti ai sensi dei presente articolo sono esentati dall'imposta regionale sulle attività produttive e da ogni diritto o tributo dovuto per la costituzione e per ogni altro adempimento a ciò necessario.
      3. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare altresì forme di incentivazione, da applicare su base locale, per i soggetti che dimostrano l'impiego di biocarburanti nel riscaldamento residenziale. Per gli edifici che dimostrano l'impiego di biocarburanti a fini energetici o di riscaldamento, per almeno il 50 per cento del totale dei combustibili impiegati annualmente, i comuni possono applicare una riduzione dell'imposta comunale sugli immobili fino ad un massimo del 20 per cento dell'imposta dovuta.
      4. Possono essere immesse in consumo, presso utenti sia extra-rete sia in rete, le miscele combustibile diesel-biodiesel con contenuto in biodiesel inferiore o uguale al 10 per cento, che rispettano le caratteristiche del combustibile diesel previste dalla normativa vigente. Le miscele con contenuto in biodiesel in misura superiore al 10 per cento possono essere avviate al consumo solo presso utenti extra-rete e impiegate esclusivamente in veicoli omologati per l'utilizzo di tali miscele. A tali fini, all'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005,
 

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n. 128, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 0 per cento».